
Chiarimenti sulle date delle fatture elettroniche
Data di emissione fattura e data dell’operazione dal 01/07/2019
La circolare 14/E detta le modalità operative con le quali recepire le modifiche apportate dal D.L. 119/2018 alla normativa IVA dell’art 21 del DPR 633/1972. E’ bene tenere distinte le due principali categorie di fatture:
- fatture immediate;
- fatture differite.
Fattura immediata
Nel caso di fatture immediata le principali novità si possono riassumere:
- non vale più la regola che il documento debba essere emesso entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. La fattura può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
- nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.
La circolare chiarisce un punto importante in merito alla data da indicare sulla fattura in quanto nel campo “Data” della fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione. Operativamente si traduce nel fatto che nella sezione “Dati generali” del file XML nel campo “Data” va quindi indicata la data di effettuazione dell’operazione. Invece per quanto riguarda la data di emissione della fattura è lo SDI che “inequivocabilmente e trasversalmente” ne attesta la data e l’ora di avvenuta trasmissione.
A tal fine la circolare fa un esempio:
Cessione di beni effettuata il 28.09.2019. La fattura immediata:
- può essere emessa (e quindi generata e inviata allo SDI) il medesimo giorno. Nel campo “Data” sarà indicato il 28.09.2019.
- può essere generata il giorno di effettuazione dell’operazione e inviata allo SDI nei 12 giorni successivi. Ad esempio viene inviata l’8.10.2019. In tal caso nel campo “Data” va indicato il 28.09.2019 mentre nello SDI risulterà come data 8.10.2019.
- può essere generata e inviata al SDI in uno dei 10 giorni intercorrenti tra il 28.09.2019 e il 10.10.2019. Nel campo “Data” sarà sempre riportato il 28.09.2019.
Per le fatture che non vengono veicolate dallo SDI, ad esempio quelle emesse in modo tradizionale/cartaceo dai soggetti in regimi forfettari, qualora la data di emissione sia diversa dalla data dell’operazione, questa la si può indicare sulla fattura, ad esempio sul corpo del documento in una riga descrittiva.
Fattura differita
L’Agenzia precisa che l’introduzione della possibilità di emettere la fattura immediata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione sopra illustrata non fa venir meno e non modifica quanto disposto dall’art. 21, comma 4, DPR n. 366/72 che disciplina, in particolare, l’emissione della c.d. “fattura differita”.
La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione e trasmessa quindi entro lo stesso termine al SDI indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.
Ai fini della compilazione della fattura e della indicazione della data l’Agenzia specifica che “Sia possibile indicare una sola data, ossia per le fatture elettroniche via Sdi, la data dell’ultima operazione”.
A tal proposito la circolare fa un esempio: supponiamo 3 cessioni documentate da 3 DDT emessi: 2.09, 10.09, 28.09.2019.
In base alla circolare dell’ADE quindi:
- la data della fattura (da indicare nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file) è valorizzata indicando la data dell'ultima operazione effettuata nel mese (quindi con la data dell'ultimo Ddt emesso e in base all’esempio indicato 28.09.2019);
- la fattura differita può essere trasmessa allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni che intercorrono tra il 1° ed il 15 del mese successivo e quindi dall’1 al 15 ottobre
Recentemente Assosoftware (Associazione Nazionale produttori di software gestionale e fiscale) ha pubblicato sul proprio sito internet alcune Faq che sono frutto di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate, e tra queste vi è anche un chiarimento in merito alla data della fattura differita.
Secondo quanto si legge nella Faq, qualora nel corso del mese siano eseguite più operazione, fermo restando che nella fattura dovranno risultare le date di effettuazione delle stesse (ricavabili dai Ddt), nel campo "Data" della fattura può essere indicata alternativamente:
a) la data di predisposizione e contestuale invio allo Sdi ("data emissione"), fermo restando che potrà essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione e quella di invio allo Sdi;
b) la data di almeno una delle operazioni effettuate nel corso del mese; "preferibilmente" la data dell'ultima operazione come indicato nella circolare 14/E/2019.
Nella Faq è poi riportato l'esempio di due consegne avvenute con Ddt datati 20/9/2019 e 28/9/2019, nel qual caso sono proposte tre soluzioni (che in ogni caso devono rispettare il termine di annotazione nel registro del 15/10/2019):
1. predisposizione del file e data fattura 30/9/2019, invio del file allo Sdi entro lo stesso giorno (30/9/2019);
2. predisposizione del file e data fattura 5/10/2019, invio del file allo Sdi entro lo stesso giorno (5/10/2019);
3. predisposizione del file e data fattura 28/9/2019, invio del file allo Sdi entro il 15/10/2019.
Stampa registri fatture emesse
Dalla lettura degli esempi forniti nella circolare 14/2019 dell’ADE sembra che sia venuto meno l’obbligo di sequenzialità di data nella generazione delle fatture in quanto il nuovo testo indica che “… il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione”. E’ stato quindi soppresso il punto in cui recitava “nell’ordine della loro numerazione CON RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA LORO EMISSIONE”. Sicuramente questa novità facilita gli utenti nell’emissione e annotazione delle fatture e quindi è ammissibile che sul registro vendite possa trovarsi una situazione del genere:
Numero fattura\Protocollo | Data fattura |
100 | 16/07/2019 |
101 | 15/07/2019 |
102 | 17/07/2019 |
103 | 18/07/2019 |
In merito alla data che deve essere stampata sui registri IVA delle vendite la circolare 14/2019 chiarisce che è possibile riportare la data indicato nel campo “Data” della fattura elettronica.
Nella logica di una ordinata contabilità la circolare 13/E impone che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento.
Nell’esempio della fattura immediata di cui al paragrafo precedente si potrebbe avere la seguente ipotesi di date:
Data fattura (campo “Data” in XML) | 28/09/2019 |
Data Invio allo SDI | Entro 12 giorni, e quindi entro 10 ottobre |
Data registrazione contabile |
28/09/2019 (oppure nella data di invio allo SDI, per es. 4 ottobre 2019) |
Data competenza Iva | 28/09/2019 (importante!) |
Date decorrenza delle scadenze | 28/09/2019 |
Rimandando all’esempio del paragrafo precedente per la fattura differita:
Data operazione (dei DDT) | 02/09/2019, 10/09/2019, 28/09/2019 |
Data fattura (campo “Data” in XML) | 28/09/2019 o 30/09/2019 |
Data Invio allo SdI | Entro 15 ottobre e quindi es. 01/10/2019 |
Data registrazione contabile |
28/09/2019 o 30/09/2019 o oppure nella data di invio allo SDI) |
Data competenza Iva | 30/09/2019 |
Date decorrenza delle scadenze | 30/09/2019 |