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Se gli utenti non possono revocare facilmente il consenso scatta la sanzione

Una norma che offre un'importante tutela per gli utenti è quella prevista dall'art.7 paragrafo 3 del Gdpr, dove viene prescritto che "l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento" e che esso è "revocato con la stessa facilità con cui è accordato". 

Proprio in base a tale principio, il Garante per la Privacy polacco ha inflitto una sanzione di circa 47mila euro alla società ClickQuickNow la quale aveva ostacolato l'esercizio del diritto di revoca del consenso a degli utenti che non erano suoi clienti e per cui non sussisteva neanche un'altra valida base giuridica per trattarne i dati personali.
Come spiega l'UODO nella sua decisione, il meccanismo di revoca del consenso della società è stato ritenuto inefficace, in quanto consisteva nell'utilizzo di un collegamento riportato nel contenuto delle informazioni commerciali, che però era tutt'altro che rapido ed intuitivo, in quanto dopo aver attivato il link i messaggi indirizzati all'utente erano fuorvianti e contraddittori senza indicazioni chiare, impedendo di fatto all'interessato di proseguire e completare la procedura.

Giudicando palesemente intenzionale l'operato della ClickQuickNow, l'Autorità oltre alla sanzione amministrativa ha anche ordinato a questa di conformarsi entro 14 giorni alle disposizioni del GDPR.

Fonte: Federprivacy